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Pasta, grano e riso: l’etichettatura è obbligatoria, ma sperimentale

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Massimiliano Cassinelli

Entra in vigore il 17 febbraio l'obbligo di indicazione dell'origine in etichetta per il riso e la pasta. L'obbligo, frutto di due decreti specifici, consente ai consumatori di conoscere il luogo di coltivazione del grano e del riso, proposti sui scaffali dei punti vendita.
Si tratta, però, di una situazione ancora transitoria e che provocherà non poche difficoltà ai produttori. I decreti sono infatti “sperimentali”, ovvero validi per i prossimi due anni, in attesa della piena attuazione del Regolamento UE 1169/2011. L'articolo 26, paragrafo 3, di questo Regolamento prevede, infatti, i casi in cui debba essere indicato il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti. L'applicazione è però subordinata all'adozione di specifici decreti che, a distanza di oltre sei anni, non sono ancora stati emanati.
Da qui la scelta italiana di imporre comunque l'indicazione dell'origine, seppur in via transitoria, per "proteggere il Made in Italy, con l'obbligo di indicare espressamente sulle confezioni di pasta e riso il luogo di coltivazione. Un'informazione utile ai consumatori per poter scegliere in maniera informata e consapevole”.
All'atto pratico, il Decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia abbiano in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".
Analogamente, il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso siano indicati:
a) "Paese di coltivazione del riso";
b) "Paese di lavorazione";
c) "Paese di confezionamento".
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia".
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
L'obbligo è in vigore per le nuove produzioni, mentre le scorte a magazzino potranno essere vendute anche con l'etichettatura precedente.

Pasta, grano e riso: l’etichettatura è obbligatoria, ma sperimentale - Ultima modifica: 2018-02-14T09:41:40+01:00 da Massimiliano Cassinelli