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Grano/pasta e riso, obbligatorio indicare la provenienza

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Massimiliano Cassinelli

Nei primi cinque mesi di quest'anno, le esportazioni di Grano/pasta e riso italiani sono aumentate dell'8%. Un risultato importante anche per la nostra industria agroalimentare e che ha indotto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con il Mise, ad accelerare la formalizzazione di due decreti interministeriali per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta.

Il decreto grano/pasta, in particolare, prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".
Per quanto riguarda il riso, invece, sull'etichetta devono essere indicati:
a) "Paese di coltivazione del riso";
b) "Paese di lavorazione";
c) "Paese di confezionamento".
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
In entrambi i casi, i decreti prevedono che le indicazioni sull'origine siano apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
I provvedimenti prevedono una fase di 180 giorni per l'adeguamento delle aziende a nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già  prodotte.
Da rimarcare, infine, il fatto che i decreti decadranno in caso di piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

Grano/pasta e riso, obbligatorio indicare la provenienza - Ultima modifica: 2017-08-02T09:48:34+02:00 da Massimiliano Cassinelli