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La nuova Direttiva, norme tecniche

Le norme tecniche rappresentano un’utile indicazione, ma il progettista è libero di applicare le soluzioni di protezione che ritiene adeguate. Tali scelte devono però essere giustificate

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Massimiliano Cassinelli*

Prima parte

Il prossimo 29 dicembre, con l'entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE, sarà definitivamente sostituita l'attuale Direttiva 98/37/CE. Si tratta di una svolta significativa, in quanto dovrà cambiare radicalmente l'approccio progettuale. In particolare, prima di immettere una macchina sul mercato o di metterla in servizio, sarà indispensabile eseguire una valutazione dei rischi. Diventa così necessario realizzare una documentazione, che costituisce parte integrante del fascicolo tecnico, relativa alla valutazione dei rischi, dimostrando e giustificando la procedura seguita. In questo documento devono essere compresi anche un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina, oltre alle misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi alla macchina.

Una premessa necessaria
Per comprendere correttamente una direttiva è necessario svolgere un'analisi completa, che non può prescindere dai 'considerando'. In particolare, per comprendere lo spirito della nuova Direttiva, rivestono un ruolo essenziale i considerando 23 e 24: “Il fabbricante o il suo mandatario dovrebbe garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per la macchina che intende immettere sul mercato. A tal fine egli dovrebbe stabilire quali siano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla sua macchina e per i quali dovrà adottare provvedimenti”.
Il considerando 24, inoltre, specifica: “È indispensabile che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, prima di redigere la dichiarazione CE di conformità, costituisca un fascicolo tecnico della costruzione. Tuttavia non è indispensabile che tutta la documentazione sia materialmente disponibile in permanenza: basta che sia disponibile su richiesta. Essa può non comprendere i disegni dettagliati dei sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine, salvo se la loro conoscenza è indispensabile alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute”. Proprio la frase “non è indispensabile che tutta la documentazione sia materialmente disponibile in permanenza” ha indotto nell'errore di ritenere che il fascicolo tecnico potrebbe essere prodotto anche successivamente alla realizzazione della macchina. In realtà questo significa che tale documento può anche non essere materialmente allegato alla macchina, ma deve comunque essere realizzato prima della macchina.

Come nasce il fascicolo tecnico
Nessun costruttore farebbe realizzare un componente meccanico senza una preventiva progettazione del componente. Allo stesso modo è necessario un radicale cambiamento culturale, in quanto il fascicolo tecnico e la documentazione tecnica non dovrebbero essere considerati un fine, ma uno strumento indispensabile per realizzare una macchina sicura. Nella redazione della documentazione tecnica che accompagna una macchina nel corso della sua vita è necessario considerare che i documenti tecnici dovranno poter essere letti e compresi da persone diverse da quelle che li hanno redatti. Inoltre, tali documenti potrebbero essere presi in considerazione anche a distanza di anni e da persone, come le autorità di vigilanza, non necessariamente esperte del settore specifico. Per tale ragione devono essere evitate le espressioni gergali. Così come è necessario commentare i documenti, ad esempio fornendo spiegazioni sul funzionamento dei circuiti elettrici incaricati di svolgere funzioni di sicurezza. Questo documento deve illustrare il processo mentale seguito per decidere le misure di sicurezza adottate. Si tratta di un passaggio determinante, soprattutto quando, a fronte di due o più possibili alternative, viene compiuta una determinata scelta. Simili indicazioni risulteranno fondamentali, nel futuro, anche quando altri tecnici dovranno intervenire, per le più svariate ragioni, sulla macchina stessa.

Le norme non sono un obbligo
La necessità di chiarire le ragioni delle proprie scelte deriva dal fatto che una norma tecnica rappresenta un documento formale, in cui sono stabiliti criteri tecnici uniformi o di ingegneria, metodi, processi e pratiche. È opportuno ricordare che la Direttiva 98/34/CE definisce, con il termine norma, “una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria”.
Le stesse norme si suddividono in:
- norma internazionale, adottata da un'organizzazione di standardizzazione internazionale (ad esempio, Iso);
- norma europea, adottata da un ente di standardizzazione europeo (ad esempio, Cen);
- norma nazionale, adottata da un ente di standardizzazione nazionale (ad esempio, Uni).
Proprio l'aspetto facoltativo delle norme è stato correttamente enunciato nella risoluzione del 7 maggio 1985, nella quale è stato ribadito che la mancata conformità non è mai un'inadempienza in sé, poiché il concetto di inadempienza comporta sempre l'esistenza di un obbligo. Si tratta di una distinzione sostanziale, in quanto specifica che un fabbricante è libero di adottare provvedimenti diversi da quelli indicati da una norma, anche se, alla luce della nuova Direttiva,  deve sempre giustificare le ragioni della propria scelta. In pratica, infatti, le norme assumono carattere vincolante solo in tre casi:
1. quando la norma è imposta da una normativa e quindi diventa una disposizione di legge a tutti gli effetti;
2. quando la norma è inserita in un contratto privato o pubblico, trasformandosi quindi in un obbligo contrattuale;
3. quando la norma codifica lo 'stato dell'arte'.

Cos'è il pericolo?
Simili considerazioni assumono un'importanza fondamentale in fase progettuale, in quanto consentono al progettista di adottare le soluzioni che, secondo la sua esperienza, meglio rispondono a specifiche esigenze. Per argomentare adeguatamente le proprie scelte diventa quindi necessario conoscere, oltre agli aspetti prettamente tecnici, anche una serie di definizioni di tipo formale, dettate da Uni En Iso 14121-1:2007 e Uni En Iso 12100-1:2005):
- danno: lesione fisica o danno alla salute;
- pericolo: fonte di possibili lesioni fisiche o danni alla salute;
- rischio: combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa;
- rischio residuo: rischio che sussiste dopo aver adottato delle misure di protezione;
- uso previsto di una macchina: uso al quale la macchina è destinata in conformità con le indicazioni fornite dal fabbricante, o che è ritenuto usuale in relazione alla sua progettazione, costruzione e funzione. L'uso previsto implica anche il rispetto delle istruzioni tecniche contenute nelle istruzioni per l'uso e la presa in considerazione dell'uso scorretto che è ragionevole prevedere;
- uso ragionevolmente prevedibile: uso della macchina in modo non inteso dal progettista, ma che può essere facilmente prevedibile;
- misura di sicurezza: mezzo per ottenere una riduzione del rischio e attuato dal progettista della macchina (progettazione intrinsecamente sicura, ripari e dispositivi di protezione, informazioni per l'uso) o dall'utilizzatore (procedure di lavoro, supervisione, misure di protezione addizionali, dispositivi di protezione individuali, addestramento);
- informazioni per l'uso: misure di protezione composte da comunicazioni e avvisi (ad esempio testi, parole, segni, segnali, simboli, diagrammi) usati separatamente o in combinazione per trasmettere informazioni all'utilizzatore.

Cosa è ragionevole?
Uno degli aspetti più controversi della nuova Direttiva riguarda i termini 'ragionevole' e 'ragionevolmente'. Dal punto di vista giuridico, infatti, una persona 'ragionevole' è quella dotata di buon senso e di una capacità di comprensione 'normale', da intendersi come 'media'.
Un simile confine, però, non è sempre tracciabile con sicurezza e, per tale ragione, utili indicazioni per capire quanto avviene realmente sul campo provengono dall'esperienza del servizio di assistenza clienti, che può rivelarsi preziosa per stabilire il profilo dell'utilizzatore 'medio'. Del resto il fabbricante è tenuto a prevedere solo le situazioni 'ragionevoli', ovvero conformi alla razionalità, alla logica, agli usi e al buon senso.

I principi di integrazione
La Direttiva 2006/42/CE fissa i principi di integrazione della sicurezza, chiedendo che, per la scelta delle soluzioni più opportune, il fabbricante o il suo mandatario deve applicare, nell'ordine indicato, i seguenti principi:
- eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina);
- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei    rischi che non possono essere eliminati;
- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate;
- indicare se è richiesta una formazione particolare;
- segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.

Non siamo tutti uguali
Nella fase di determinazione dei limiti della macchina è opportuno fare riferimento alla Uni En Iso 14121-1:2007, nella quale sono distinti i limiti d'uso. Nella determinazione dei rischi e delle misure di protezione è infatti necessario tenere in considerazione:
- modalità di funzionamento e procedure di intervento;
- uso della macchina in ambito industriale o domestico;
- caratteristiche delle persone che accedono all'area pericolosa;
- livello di formazione degli operatori (operatori di produzione, manutentori, operai generici ecc.);
- esposizione di altre persone ai rischi associati alla macchina;
- operatori presenti nelle vicinanze, ma incaricati di altre mansioni e, quindi, poco attenti ai possibili
rischi.

Oltre alle competenze specifiche delle persone, è necessario prendere in considerazione i limiti di spazio:
- posizione dei lavoratori;
- interazione e interfacce con la macchina;
- limiti di tempo;
- tempo di vita della macchina o di alcuni dei suoi componenti.

Se la sicurezza è eludibile
La corretta analisi dei parametri ambientali e dei profili delle persone esposte ai pericoli diventa fondamentale per la corretta identificazione della possibilità di neutralizzare o eludere le misure di sicurezza. La Uni En Iso 14121-1:2007 stabilisce infatti che la stima dei rischi “deve tener conto degli incentivi a neutralizzare o eludere le misure di sicurezza”. Una simile situazione si verifica, in particolare, quando la misura di sicurezza rallenta la produzione, interferisce con qualsiasi altra attività o preferenza dell'utilizzatore. Inoltre, non possiamo dimenticare come misure di sicurezza difficili da utilizzare o che coinvolgono persone diverse dall'operatore sono percepite come un limite alla normale attività e, per tale ragione, le persone si sentono legittimate ad eluderle.
La stima dei rischi deve quindi considerare la possibilità di mantenere le misure di sicurezza nella condizione necessaria per fornire il livello di protezione richiesto.
Ovviamente la scelta dei dispositivi in grado di garantire un adeguato livello di sicurezza deve prendere in considerazione vincoli tecnici ed economici. Dal punto di vista tecnico, infatti, non sempre le misure che garantirebbero il massimo grado di protezione, relativamente a un determinato rischio, sono realizzabili sulla macchina in modo ragionevolmente facile. A questo si aggiunge l'innegabile fatto che, economicamente, non si può pretendere l'adozione di una misura di sicurezza il cui costo risulti spropositato in relazione al valore della macchina, oppure che infici la produttività della macchina in modo da renderne l'utilizzo economicamente non vantaggioso.
Oltre a questi fattori è necessario prendere in considerazione i vincoli connessi all'usabilità della macchina. Infatti, quando un operatore deve interagire con la macchina, le dotazioni di sicurezza non possono essere tali da impedirgli un'attività ragionevolmente semplice.

* Tratto dalla presentazione tenuta da Ernesto Cappelletti nel corso del convegno 'Sicurezza macchine, dagli aspetti legali all'applicazione delle norme tecniche', organizzato da Rockwell Automation

La nuova Direttiva, norme tecniche - Ultima modifica: 2009-12-01T16:55:03+01:00 da Lucia Favara