HomeProcess AutomationSafety e CybersecurityLa nuova Direttiva, sorveglianza del mercato

La nuova Direttiva, sorveglianza del mercato

Introdotto dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, il concetto di ‘sorveglianza del mercato’ è disciplinato nel Regolamento 765/08/CE, ora in vigore anche nel nostro Paese

Leggi la rivista ⇢

  • n.305 - Settembre 2022
  • n.304 - Luglio 2022
  • n.303 - Giugno 2022

Ti potrebbero interessare ⇢

Giorgia Andrei

La Direttiva Macchine 2006/42/Ce, recepita in Italia con il Dlgs del 22 gennaio 2010, introduce il termine 'sorveglianza del mercato' e affida agli Stati membri il compito di esercitarla attraverso autorità competenti, nominate dagli Stati stessi, con organizzazione e compiti ben definiti.
In particolare, l'art.4 'Sorveglianza del mercato' stabilisce che: “Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della Direttiva e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili […] Gli Stati membri istituiscono o nominano le autorità competenti per il controllo della conformità delle macchine e delle quasi macchine […] definiscono le finalità, l'organizzazione e i poteri delle autorità competenti […] e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri, comunicando loro anche qualsiasi ulteriore modifica”. Gli Stati devono quindi assumersi la responsabilità di assicurare sul loro territorio un'applicazione efficace della Direttiva e, se possibile, un miglioramento del livello di sicurezza delle macchine. Allo Stato spetta, inoltre, l'impegno di adoperarsi per garantire un'effettiva sorveglianza del mercato, tenendo conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione. La vecchia Direttiva non parlava espressamente di sorveglianza del mercato ma stabiliva, nell'articolo inerente alla 'clausola di salvaguardia', che era lo Stato membro a dover istituire la procedura necessaria a vietare la messa in commercio delle macchine non conformi. Tale disposizione ha fatto sì che si adottassero procedure diverse da Stato a Stato e che crescesse con gli anni, a livello comunitario, un'esigenza di riesame e armonizzazione della normativa: per garantire un'applicazione uniforme della Direttiva, occorreva tracciare un quadro giuridico all'interno del quale la sorveglianza del mercato potesse essere esercitata in modo armonioso.
Gli sforzi di armonizzazione sono sfociati nel Regolamento 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che disciplina l'accreditamento e la vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
Nei 'considerando' del Regolamento 765/2008, oltre ad affermare che “è necessario elaborare un quadro generale per l'accreditamento e stabilire a livello comunitario i principi per la sua gestione e organizzazione”, si stabilisce che “ove la normativa comunitaria di armonizzazione preveda la selezione di organismi preposti alla valutazione di conformità per la sua applicazione, l'accreditamento trasparente […]dovrebbe essere considerato lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi da parte delle autorità pubbliche nazionali in tutta la Comunità”.
Stabilito dunque che scopo dell'accreditamento è di attestare la competenza di un organismo a eseguire valutazioni di conformità, il Regolamento prevede che ciascuno Stato membro designi un unico organismo nazionale di accreditamento. Gli organismi nazionali di accreditamento controllano gli organismi di valutazione di conformità ai quali è stato rilasciato un certificato di accreditamento. Questi ultimi sono gli organismi notificati che, ai sensi dell'art.14 della Direttiva, qualora costatino che le disposizioni della stessa “non sono state rispettate o non sono più rispettate dal fabbricante o che l'attestato di esame CE del tipo o l'approvazione del sistema di garanzia qualità totale non avrebbero dovuto essere rilasciati”, sospendono o ritirano il certificato o l'approvazione o lo sottopongono a limitazioni, indicando i motivi dettagliati, a meno che il rispetto delle disposizioni sia assicurato mediante l'attuazione delle misure correttive appropriate da parte del fabbricante […]”.
In Italia il Regolamento 765/2008 ha trovato attuazione con il decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2010. Con il decreto pubblicato il 26 gennaio, invece, Accredia, ente unico nazionale di accreditamento nato dalla fusione di Sinal e Sincert, è stato designato quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione di qualità, conformità e sicurezza dei prodotti e di vigilanza del mercato.
L'art. 19 del Regolamento stabilisce che le autorità di vigilanza del mercato “controllano in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei prodotti attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio sulla base di un campionamento adeguato. In tale attività tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni”.
Le autorità di vigilanza devono dunque controllare che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle disposizioni nazionali che recepiscono la Direttiva, intervenire eventualmente per ripristinare la conformità, adottare le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato interno o la messa in servizio del prodotto in questione e per garantirne il ritiro dal commercio.
La sorveglianza del mercato, strumento essenziale per garantire il rispetto della Direttiva in tutta l'Unione Europea, fa perciò da contrappeso al principio dell'autocertificazione contemplato dalla Direttiva stessa, che attribuisce al costruttore di macchine un ampio margine di autonomia: l'organismo deputato al controllo, infatti, non compie verifiche sulla macchina, ma sulle procedure effettuate dal fabbricante ai sensi dell'art.12 della Direttiva.

La nuova Direttiva, sorveglianza del mercato - Ultima modifica: 2010-03-04T12:33:30+01:00 da Lucia Favara