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Tracciabilità dei rifiuti, pronto il decreto

L’art. 14 bis, inserito nel cosiddetto Decreto Anticrisi, regola il finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

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Massimo Parlà

L’art. 183 del Dlgs 152/06 (Codice Ambientale), fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, definisce il rifiuto come ‘qualsiasi oggetto o sostanza […] di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi’.
La definizione di rifiuti è quindi fondata, come con il precedente Decreto Ronchi, sul concetto del ‘disfarsi’, che costituisce una condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto.
La natura non conosce rifiuti, intesi come materiali che non possano essere costruttivamente assorbiti e riutilizzati in qualche altro posto nel sistema naturale, ora o in futuro.
I rifiuti pertanto rappresentano una delle principali pressioni create sull’ambiente dall’uomo e soprattutto dalle sue organizzazioni più industrializzate. L’utilizzo poco efficiente delle risorse naturali ha portato come principale conseguenza la creazione di grandi quantitativi di materiali non più riutilizzabili né dai sistemi industriali, né da quelli naturali che si sono accumulati creando nel tempo notevoli problemi e inquinamento.
Con il passare del tempo e con il diffondersi di una sempre maggiore consapevolezza dei problemi derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti è nata l’esigenza di regolamentare con strategie, norme e piani i flussi di materiali in uscita dai nostri sistemi produttivi e dalle nostre case, tentando di prevenirne la produzione e la pericolosità e cercando di gestirli, una volta prodotti, privilegiando il recupero allo smaltimento.
La crescita economica e l’aumento dei consumi degli ultimi decenni hanno generato molti problemi connessi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti. La produzione dei rifiuti è infatti progressivamente aumentata; la diversificazione dei processi produttivi ne ha moltiplicato le tipologie, generando impatti sempre più pesanti sull’ambiente e sulla salute.

La gestione dei rifiuti
Una volta prodotti, si pone il problema della gestione dei rifiuti. Nell’ottica della sostenibilità ambientale è necessario valutare tutto il ciclo del prodotto che a fine vita diventa rifiuto, dalla produzione, alla distribuzione fino al consumo. È evidente l’importanza di azioni preventive finalizzate a diminuire la produzione dei rifiuti alla fonte, a incoraggiare il recupero nelle forme del riutilizzo e il recupero di materia e di energia.
A monte di queste iniziative è però necessario conoscere, sia in termini qualitativi sia quantitativi, i rifiuti prodotti nel territorio italiano e come attualmente sono gestiti. Per rispondere a queste necessità, anche attraverso il monitoraggio dei flussi e della consistenza dei rifiuti si è dato il via ad un progetto con l’art. 14 bis del Dl del 1° luglio 2009 n. 78 (cosiddetto Decreto Anticrisi) e inserito con la legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009.
L’art. 14 bis, infatti, si propone di affrontare il finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definirà (anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte), eventualmente prevedendo anche la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema  informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l’entità dei contributi da porre a carico di soggetti tenuti per legge.

Un lungo iter normativo
L’iter normativo è stato da tempo intrapreso. Per primo il Dlgs n. 22 del 1997 ‘Decreto Ronchi’ (prima legge quadro in Italia in materia di regolamentazione del settore rifiuti) e successivamente il Dlgs n. 152 del 2006 (norme in materia ambientale) hanno tentato di fornire un’adeguata soluzione all’annoso problema dei rifiuti.
L’art. 1, comma 1.116 ‘Destinazione di risorse per la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti’, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aveva poi disposto che per l’anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti  per la difesa del suolo e la tutela ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, fosse riservata in sede di riparto, alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale e in rapporto all’esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità  organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.
Anche l’art. 189 comma 3 bis rubricato ‘Catasto dei rifiuti’, del già citato Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 prestabiliva nuovi programmi ‘Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta d’informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario d’identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all’obbligo d’installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.
Mentre il comma n. 3 del medesimo articolo del Dlgs n. 152 del 2006 già dispone che ‘chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti […] sono tenuti a comunicare annualmente alle camere di commercio territorialmente competenti le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività’.
L’emergenza in Campania ha portato il 6 novembre 2008 all’emanazione del Dl n. 172 del 2008 contenente ‘Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale’ al cui art. 2 comma 2-bis si dà avvio ad un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi.
Tutto ciò è confluito nell’ultimo Decreto Anticrisi e nelle sue successive modifiche correttive. Nel merito l’art. 14 bis del Dl n. 78 del 2009 (Decreto Anticrisi) dispone l’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e i modi d’attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità d’interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l’entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del Dl n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema.

Tracciabilità e rintracciabilità
Prendendo ad esempio la tracciabilità dei rifiuti, si nota che i termini ‘tracciabilità’ e ‘rintracciabilità’ sono spesso utilizzati come sinonimi, ma più correttamente si tratta di due processi speculari e distinti.
La tracciabilità (tracking) è il processo che segue il prodotto da monte a valle della filiera in modo che, ad ogni stadio attraverso cui passa, siano lasciate opportune tracce (informazioni).
La rintracciabilità (tracing) è il processo inverso, che deve essere in grado di raccogliere le informazioni precedentemente rilasciate.
Attraverso questi procedimenti, la cui utilità è ben chiara, e insieme ad altri ancora allo studio, insieme ad un controllo capillare e responsabile della raccolta e dello smistamento dei rifiuti, si tenterà da un lato di tutelare il prezioso patrimonio ambientale e dall’altro di contrastare e prevenire i gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti.

Tracciabilità dei rifiuti, pronto il decreto - Ultima modifica: 2009-11-06T16:31:21+01:00 da La Redazione